che, trattandosi di due diverse decisioni, impugnabili con rimedi di diritto diversi, egli avrebbe dovuto inoltrare due gravami distinti, i rimedi non potendo essere trattati congiuntamente; che si prescinde dal rinviare l’atto all’appellante/reclamante per l’emendamento, considerato che si può procedere alla disgiunzione dei due rimedi di diritto, che saranno esaminati separatamente; che la decisione 9 febbraio 2012 con cui il Pretore ha respinto l’istanza di interpretazione/nullità della decisione 25 luglio 2011 è impugnabile con reclamo (art. 334 cpv. 3 CPC);