2.3.2); che ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI tranne che per le impugnazioni, la cui ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del sistema di impugnazione del CPC svizzero; che nel caso concreto la procedura di reclamo è dunque retta dal CPC svizzero; che il reclamante ha inoltrato con un unico allegato appello contro la decisione di stralcio 25 luglio 2011 e reclamo contro la decisione 9 febbraio 2012 sull’istanza di interpretazione;