che con reclamo 15 febbraio 2012 il convenuto/attore riconvenzionale RE 1 si aggrava contro la decisione 9 febbraio 2012, chiedendone la riforma nel senso di annullarla, la stessa non confrontandosi con la censura di mancata motivazione, ergo di nullità della decisione 25 luglio 2011; che il reclamo non è stato inoltrato alla controparte per osservazioni; che, rilevata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere quale sia il diritto applicabile al reclamo di cui trattasi;