che con osservazioni 15 settembre 2011 CO 1 ha rimproverato alla controparte di agire in malafede utilizzando l’istituto dell’interpretazione per ovviare al proprio errore di non aver impugnato tempestivamente la decisione di stralcio; che con decisione 9 febbraio 2012 il Pretore ha respinto l’istanza di interpretazione/nullità della decisione 25 luglio 2011 ritenendo la decisione in questione chiara nella sua formulazione e rilevando che un eventuale vizio soggiacente non sarebbe grave a tal punto da decretarne la nullità, tanto più che lo stralcio non genererebbe res iudicata materiale;