che con decreto 25 luglio 2011 il Pretore ha stralciato dai ruoli l’azione riconvenzionale per mancato pagamento della cauzione processuale, condannando entrambi i convenuti e attori riconvenzionali al pagamento di tasse, spese giudiziarie e ripetibili alla controparte e indicando quale mezzo di impugnazione il reclamo al Tribunale d’appello nel termine di 10 giorni; che con istanza di interpretazione 12 settembre 2011 RE 1 ha chiesto al Pretore di precisare il dispositivo n. 3 del decreto 25 luglio 2011, non essendo egli mai stato astretto a versare alcuna cauzione, ragione per cui la decisione di stralcio – non motivata – sarebbe arbitraria e pertanto nulla;