che con ordinanza sulle prove 21 luglio 2010, dopo aver premesso che la domanda riconvenzionale presentata da CO 2 andava stralciata dai ruoli non avendo essa versato la cauzione processuale, il Pretore ha chiesto a CO 1 di esprimersi sull’accollo di tasse, spese e ripetibili, e ha poi rifiutato tutte le prove notificate dalle parti tranne l’edizione di parte attrice di alcuni documenti, in seguito prodotti; che con osservazioni 26 luglio 2010 CO 1 ha chiesto che tasse, spese di giustizia e ripetibili siano poste integralmente a carico di CO 2; che con ordinanza 26 maggio 2011 il Pretore ha chiuso l’istruttoria e citato le parti al dibattimento finale;