{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-15_2012-04-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110965&nX40_KEY=4711134&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f01ecdd2cae444e046aeb6cd094b50f7"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["13.2012.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.04.2012 13.2012.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione di reiezione della domanda di interpretazione/nullità di una decisione di stralcio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:15:12", "Checksum": "a5e78067a9c9b0fe2f43cbeaede63efa", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.04.2012 13.2012.15\nRegesto:\nReclamo contro decisione di reiezione della domanda di interpretazione/nullità di una decisione di stralcio\n\n\nche nel caso concreto la procedura di reclamo è dunque retta dal CPC svizzero;\nche il reclamante ha inoltrato con un unico allegato appello contro la decisione di stralcio 25 luglio 2011 e reclamo contro la decisione 9 febbraio 2012 sull’istanza di interpretazione;\nche, trattandosi di due diverse decisioni, impugnabili con rimedi di diritto diversi, egli avrebbe dovuto inoltrare due gravami distinti, i rimedi non potendo essere trattati congiuntamente;\nche si prescinde dal rinviare l’atto all’appellante/reclamante per l’emendamento, considerato che si può procedere alla disgiunzione dei due rimedi di diritto, che saranno esaminati separatamente;\nche la decisione 9 febbraio 2012 con cui il Pretore ha respinto l’istanza di interpretazione/nullità della decisione 25 luglio 2011 è impugnabile con reclamo (art. 334 cpv. 3 CPC);\nche la decisione impugnata è stata notificata alla parte convenuta il 10 febbraio 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 15 febbraio 2012 – benché non sia dato a sapere quando la decisione gli sia pervenuta – è sicuramente tempestivo, e da questo punto di vista ammissibile;\nche il rimprovero mosso dal reclamante al Pretore di non aver deciso l’istanza di nullità della decisione di stralcio del 25 luglio 2011, è infondato;\nche, infatti, il primo giudice ha formalmente respinto l’eccezione di nullità (decisione 9 febbraio 2012, dispositivo n. 1), considerato che “…l’eventuale vizio soggiacente non è grave a tal punto da decretarne la nullità …”;\nche tale motivazione è certo stringata, ma comunque sufficiente, non da ultimo trattandosi di rispondere all’altrettanto stringata doglianza contenuta nella domanda di interpretazione, dove lo stesso reclamante si è limitato a rilevare che “… la decisione di stralciare la sua domanda riconvenzionale non è stata in alcun modo motivata, come tale essa mi pare arbitraria e pertanto nulla …”;\nche, comunque sia, l’istituto giuridico dell’interpretazione (art. 333 e segg. CPC-TI, art. 334 CPC) non costituisce un mezzo d’impugnazione, bensì un semplice rimedio processuale straordinario, non inteso a modificare bensì a chiarire i dispositivi poco chiari, ambigui, incompleti o contraddittori di una decisione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, m. 1 ad art. 334);\nche, a ben vedere, la domanda di interpretazione del reclamante non era intesa a chiarire un dispositivo poco chiaro o ambiguo oppure in contraddizione con i considerandi, quanto piuttosto a ottenere una modifica della decisione impugnata ritenuta errata, ciò che – come ben rilevato anche dal Pretore – avrebbe dovuto essere oggetto d’appello, da proporre nei termini di legge;\nche di conseguenza il reclamo, manifestamente infondato, deve essere respinto;\nche le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;\nche giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 350.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente;\nche non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;\nche la presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo;\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 15 febbraio 2012 di RE 1 è respinto.\n2. La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.\n3. Le spese processuali di fr. 350.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.\n4. Intimazione (unitamente al reclamo 15 febbraio 2012 alla controparte):\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), con i limiti dell’art 93 LTF. Il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}