{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-15_2012-04-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110965&nX40_KEY=4921785&nTrefferzeile=58&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f01ecdd2cae444e046aeb6cd094b50f7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.04.2012 13.2012.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione di reiezione della domanda di interpretazione/nullità di una decisione di stralcio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:02:16", "Checksum": "2aa75961c5a544d372c45d01f093d40d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.04.2012 13.2012.15\nRegesto:\nReclamo contro decisione di reiezione della domanda di interpretazione/nullità di una decisione di stralcio\n\n\nche ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI tranne che per le impugnazioni, la cui ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del sistema di impugnazione del CPC svizzero;\nche nel caso concreto la procedura di reclamo è dunque retta dal CPC svizzero;\nche il reclamante ha inoltrato con un unico allegato appello contro la decisione di stralcio 25 luglio 2011 e reclamo contro la decisione 9 febbraio 2012 sull’istanza di interpretazione;\nche, trattandosi di due diverse decisioni, impugnabili con rimedi di diritto diversi, egli avrebbe dovuto inoltrare due gravami distinti, i rimedi non potendo essere trattati congiuntamente;\nche si prescinde dal rinviare l’atto all’appellante/reclamante per l’emendamento, considerato che si può procedere alla disgiunzione dei due rimedi di diritto, che saranno esaminati separatamente;\nche la decisione 9 febbraio 2012 con cui il Pretore ha respinto l’istanza di interpretazione/nullità della decisione 25 luglio 2011 è impugnabile con reclamo (art. 334 cpv. 3 CPC);\nche la decisione impugnata è stata notificata alla parte convenuta il 10 febbraio 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 15 febbraio 2012 – benché non sia dato a sapere quando la decisione gli sia pervenuta – è sicuramente tempestivo, e da questo punto di vista ammissibile;\nche il rimprovero mosso dal reclamante al Pretore di non aver deciso l’istanza di nullità della decisione di stralcio del 25 luglio 2011, è infondato;\nche, infatti, il primo giudice ha formalmente respinto l’eccezione di nullità (decisione 9 febbraio 2012, dispositivo n. 1), considerato che “…l’eventuale vizio soggiacente non è grave a tal punto da decretarne la nullità …”;\nche tale motivazione è certo stringata, ma comunque sufficiente, non da ultimo trattandosi di rispondere all’altrettanto stringata doglianza contenuta nella domanda di interpretazione, dove lo stesso reclamante si è limitato a rilevare che “… la decisione di stralciare la sua domanda riconvenzionale non è stata in alcun modo motivata, come tale essa mi pare arbitraria e pertanto nulla …”;\nche, comunque sia, l’istituto giuridico dell’interpretazione (art. 333 e segg. CPC-TI, art. 334 CPC) non costituisce un mezzo d’impugnazione, bensì un semplice rimedio processuale straordinario, non inteso a modificare bensì a chiarire i dispositivi poco chiari, ambigui, incompleti o contraddittori di una decisione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, m. 1 ad art. 334);\nche, a ben vedere, la domanda di interpretazione del reclamante non era intesa a chiarire un dispositivo poco chiaro o ambiguo oppure in contraddizione con i considerandi, quanto piuttosto a ottenere una modifica della decisione impugnata ritenuta errata, ciò che – come ben rilevato anche dal Pretore – avrebbe dovuto essere oggetto d’appello, da proporre nei termini di legge;\nche di conseguenza il reclamo, manifestamente infondato, deve essere respinto;\nche le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;\nche giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 350.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente;\nche non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;\nche la presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo;\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 15 febbraio 2012 di RE 1 è respinto.\n2. La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.\n3. Le spese processuali di fr. 350.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.\n4. Intimazione (unitamente al reclamo 15 febbraio 2012 alla controparte):\n|\n|\n- -\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), con i limiti dell’art 93 LTF. Il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}