{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-15_2012-04-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110965&nX40_KEY=4921785&nTrefferzeile=58&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f01ecdd2cae444e046aeb6cd094b50f7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.04.2012 13.2012.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione di reiezione della domanda di interpretazione/nullità di una decisione di stralcio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:02:16", "Checksum": "2aa75961c5a544d372c45d01f093d40d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.04.2012 13.2012.15\nRegesto:\nReclamo contro decisione di reiezione della domanda di interpretazione/nullità di una decisione di stralcio\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.270 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 5 maggio 2009 (azione creditoria) da\n|\n|\nCO 1 |\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1 e CO 2\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nE ora sul reclamo 15 febbraio 2012 di RE 1 contro la decisione 9 febbraio 2012 con cui il Pretore ha respinto la sua istanza di interpretazione/nullità della decisione di stralcio 25 luglio 2011;\nritenuto\nin fatto e diritto: che con petizione 5 maggio 2009 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 e CO 2 al pagamento di fr. 705'050.- oltre interessi;\nche con risposta 28 settembre 2009 i convenuti si sono opposti alla petizione, chiedendo in via riconvenzionale che sia disconosciuto il debito di fr. 1'300'000.- da essi dapprima riconosciuto, di cui alla convenzione doc. B, alla facilitazione di credito doc. G e all’accordo di addebito doc. H, nonché di condannare CO 1 al versamento di fr. 472'118.45 oltre interessi a CO 2;\nche con replica e risposta riconvenzionale 4 novembre 2009, l’attrice ha confermato quanto chiesto in petizione, opponendosi integralmente all’azione riconvenzionale e domandando la condanna di CO 2, avente sede nel __________, al versamento di una cauzione processuale ai sensi dell’art. 153 cpv. 1 lett. b CPC-TI di fr. 57'490.70;\nche con l’allegato di “duplica” 1° dicembre 2009 i convenuti hanno confermato le domande formulate con la risposta;\nche, previa audizione delle parti in merito alla domanda di cauzione il Pretore, con decreto 10 febbraio 2010, ha assegnato a CO 2 un termine di 30 giorni per versare una cauzione processuale di fr. 28'300.-, pena lo stralcio della sua azione riconvenzionale;\nche su richiesta di CO 2 il surriferito termine è stato prorogato di 30 giorni con ordinanza 1° marzo 2010 e di ulteriori 30 giorni con ordinanza 9 aprile 2010;\nche nel frattempo il Pretore ha tenuto il 5 marzo 2010 l’udienza preliminare dove le parti hanno riconfermato le rispettive ed opposte tesi di fatto e diritto, notificando i relativi mezzi di prova;\nche con ordinanza sulle prove 21 luglio 2010, dopo aver premesso che la domanda riconvenzionale presentata da CO 2 andava stralciata dai ruoli non avendo essa versato la cauzione processuale, il Pretore ha chiesto a CO 1 di esprimersi sull’accollo di tasse, spese e ripetibili, e ha poi rifiutato tutte le prove notificate dalle parti tranne l’edizione di parte attrice di alcuni documenti, in seguito prodotti;\nche con osservazioni 26 luglio 2010 CO 1 ha chiesto che tasse, spese di giustizia e ripetibili siano poste integralmente a carico di CO 2;\nche con ordinanza 26 maggio 2011 il Pretore ha chiuso l’istruttoria e citato le parti al dibattimento finale;\nche con decreto 25 luglio 2011 il Pretore ha stralciato dai ruoli l’azione riconvenzionale per mancato pagamento della cauzione processuale, condannando entrambi i convenuti e attori riconvenzionali al pagamento di tasse, spese giudiziarie e ripetibili alla controparte e indicando quale mezzo di impugnazione il reclamo al Tribunale d’appello nel termine di 10 giorni;\nche con istanza di interpretazione 12 settembre 2011 RE 1 ha chiesto al Pretore di precisare il dispositivo n. 3 del decreto 25 luglio 2011, non essendo egli mai stato astretto a versare alcuna cauzione, ragione per cui la decisione di stralcio – non motivata – sarebbe arbitraria e pertanto nulla;\nche con osservazioni 15 settembre 2011 CO 1 ha rimproverato alla controparte di agire in malafede utilizzando l’istituto dell’interpretazione per ovviare al proprio errore di non aver impugnato tempestivamente la decisione di stralcio;\nche con decisione 9 febbraio 2012 il Pretore ha respinto l’istanza di interpretazione/nullità della decisione 25 luglio 2011 ritenendo la decisione in questione chiara nella sua formulazione e rilevando che un eventuale vizio soggiacente non sarebbe grave a tal punto da decretarne la nullità, tanto più che lo stralcio non genererebbe res iudicata materiale;\nche con reclamo 15 febbraio 2012 il convenuto/attore riconvenzionale RE 1 si aggrava contro la decisione 9 febbraio 2012, chiedendone la riforma nel senso di annullarla, la stessa non confrontandosi con la censura di mancata motivazione, ergo di nullità della decisione 25 luglio 2011;\nche il reclamo non è stato inoltrato alla controparte per osservazioni;\nche, rilevata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere quale sia il diritto applicabile al reclamo di cui trattasi;\nche l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;\nche, di conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 5 maggio 2009, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso è da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC);\nche l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce tuttavia che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;\nche, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF 137 III 424, consid. 2.3.2);"}