Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 2'000.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente. Avendo la controparte inoltrato osservazioni, le vengono assegnate ripetibili in conformità del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007). Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 20 dicembre 2012 di RE 1 è inammissibile. 2. Le spese processuali di fr. 2'000.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare altresì alla controparte CO 1 fr. 4'000.- a titolo di ripetibili. 3. Notificazione: