b cifra 2 CPC. La reclamante parte infatti dal presupposto che il giudice di prime cure abbia erroneamente applicato l’art. 190 CPC, sicché il ritardo nell’istruzione del processo altro non sarebbe che una delle conseguenze di tale eventuale violazione. Come esposto sopra (consid. 2.5), la violazione di norme di procedura non configura di per sé un pregiudizio difficilmente riparabile a’ sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in quanto una sentenza finale favorevole riparerebbe simile pregiudizio.