voluto anche per non ritardare inutilmente il corso del processo (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748). Unica eccezione a quanto sopra sarebbe data dalla violazione del diritto di essere sentito, che potrebbe condurre alla nullità della decisione impugnata indipendentemente dall’esito del processo. 2.5 In considerazione di quanto esposto sopra, nel caso in esame, l’eventuale applicazione errata del diritto con riferimento al dispositivo n. 3 della decisione impugnata non può quindi essere sufficiente per ritenere dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile a’ sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC.