Va ancora aggiunto che, qualora dall’applicazione errata del diritto derivasse automaticamente un pregiudizio difficilmente riparabile, neppure sarebbero distinguibili tra loro i rimedi dell’appello e del reclamo, nell’ipotesi in cui contro una disposizione ordinatoria processuale – che comunque nel caso di appello potrebbe essere impugnata soltanto unitamente alla decisione finale – venga censurata la violazione del diritto. Limitatamente all’esame della correttezza della disposizione ordinatoria processuale impugnata, il reclamo, rimedio di diritto straordinario, sarebbe infatti trattato alla stregua dell’appello, ovvero di un mezzo di impugnazione ordinario, ciò che il legislatore non ha