Nel secondo caso, sarebbe invece necessario stabilire la presenza di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile prima di entrare nel merito del reclamo. Tale disparità di trattamento non si giustifica, poiché, indipendentemente dalla censura invocata, il reclamo contro le disposizioni ordinatorie processuali, nei casi non espressamente previsti dalla legge, è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, come emerge dall’interpretazione letterale e sistematica dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 320 CPC.