Nel primo caso, la violazione del diritto comporterebbe automaticamente l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile con la conseguenza che nell’esame dell’ammissibilità del ricorso il giudice sarebbe tenuto a entrare già nel merito del gravame. Nel secondo caso, sarebbe invece necessario stabilire la presenza di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile prima di entrare nel merito del reclamo.