Il rimedio del reclamo contro le disposizioni ordinatorie processuali, nei casi non espressamente previsti dalla legge, verrebbe ad esempio trattato in modo diverso a dipendenza che la censura invocata sia l’applicazione errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) piuttosto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Nel primo caso, la violazione del diritto comporterebbe automaticamente l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile con la conseguenza che nell’esame dell’ammissibilità del ricorso il giudice sarebbe tenuto a entrare già nel merito del gravame.