Questa soluzione è più convincente rispetto all’opinione - non motivata - dell’autore citato dalla reclamante. Occorre pertanto ritenere che la violazione del diritto non cagiona automaticamente un pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. Ammettere il contrario condurrebbe a situazioni decisamente difformi da quella che è la volontà del legislatore. Il rimedio del reclamo contro le disposizioni ordinatorie processuali, nei casi non espressamente previsti dalla legge, verrebbe ad esempio trattato in modo diverso a dipendenza che la censura invocata sia l’applicazione errata del diritto (art. 320 lett.