Secondo i medesimi autori, è fatta unica eccezione al diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), la cui violazione può essere invocata indipendentemente dall’influsso che può aver esercitato sull’esito del processo (Reich, op. cit., n. 4 ad art. 320 e sentenza citata; Sterchi, ibidem). Sterchi è dell’opinione che le disposizioni ordinatorie processuali viziate dall’applicazione errata del diritto, in mancanza del presupposto del rischio di pregiudizio difficilmente riparabile, possono essere impugnate soltanto mediante il rimedio dell’appello unitamente alla decisione finale (Sterchi, ibidem; Reich, op. cit., n. 11 ad art 319; Blickenstorfer, op. cit., n. 39-41 ad art 319)