b cifra 2 CPC. Qualora questa tesi fosse corretta, la violazione di norme procedurali, e più in generale l’applicazione errata del diritto giusta l’art. 320 lett. a CPC, basterebbe di per sé per ritenere dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Di conseguenza, nei casi non espressamente previsti dalla legge (art. 319 cpv. 2 lett. b CPC), la violazione di diritto comporterebbe contemporaneamente l’ammissibilità del reclamo e il suo accoglimento. La questione merita dunque di essere approfondita.