c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello. Nel caso concreto la decisione impugnata è stata consegnata brevi manu al legale di parte convenuta in occasione dell’udienza 10 dicembre 2012, sicché, tenuto anche conto delle ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), il gravame qui in esame, datato 20 dicembre 2012 e rimesso alla Posta il 24 dicembre successivo, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile. 2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.