Con osservazioni 25 gennaio 2013 CO 1, ora CO 1, postula che il reclamo sia dichiarato irricevibile in mancanza di un pregiudizio difficilmente riparabile, rispettivamente che sia integralmente respinto. considerato in diritto: 1. L’ordinanza sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.