{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-03-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-106_2013-03-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113871&nX40_KEY=4711031&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ce825f1f354b2235778dd097b32a22bd"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["13.2012.106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 22.03.2013 13.2012.106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordinanza sulle prove. 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La reclamante parte infatti dal presupposto che il giudice di prime cure abbia erroneamente applicato l’art. 190 CPC, sicché il ritardo nell’istruzione del processo altro non sarebbe che una delle conseguenze di tale eventuale violazione. Come esposto sopra (consid. 2.5), la violazione di norme di procedura non configura di per sé un pregiudizio difficilmente riparabile a’ sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in quanto una sentenza finale favorevole riparerebbe simile pregiudizio. Nel caso di specie, già si è detto che una sentenza finale favorevole potrebbe porre rimedio anche alle conseguenze dell’asserita assunzione errata della prova di cui trattasi, in particolare rimedierebbe a un’eventuale dilatazione dei tempi di istruzione della causa. La posizione complessiva della reclamante in relazione al processo non viene pertanto pregiudicata.\n2.7 In mancanza delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame deve essere dichiarato inammissibile, ciò che rende quindi superfluo esaminare la correttezza della decisione impugnata.\n3. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.\nGiusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 2'000.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente.\nAvendo la controparte inoltrato osservazioni, le vengono assegnate ripetibili in conformità del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007).\nPer i quali motivi\npronuncia:\n1. Il reclamo 20 dicembre 2012 di RE 1 è inammissibile.\n2. Le spese processuali di fr. 2'000.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare altresì alla controparte CO 1 fr. 4'000.- a titolo di ripetibili.\n3. Notificazione:\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente Il vicecancelliere\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}