{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-03-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-106_2013-03-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113871&nX40_KEY=4921683&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ce825f1f354b2235778dd097b32a22bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 22.03.2013 13.2012.106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordinanza sulle prove. 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In tale evenienza, non può quindi esservi spazio per ritenere automaticamente dato un pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, che vi è appunto soltanto quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole, ovvero quando il pregiudizio sussiste e permane indipendentemente dall’esito del processo. Questa soluzione è più convincente rispetto all’opinione - non motivata - dell’autore citato dalla reclamante. Occorre pertanto ritenere che la violazione del diritto non cagiona automaticamente un pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. Ammettere il contrario condurrebbe a situazioni decisamente difformi da quella che è la volontà del legislatore. Il rimedio del reclamo contro le disposizioni ordinatorie processuali, nei casi non espressamente previsti dalla legge, verrebbe ad esempio trattato in modo diverso a dipendenza che la censura invocata sia l’applicazione errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) piuttosto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Nel primo caso, la violazione del diritto comporterebbe automaticamente l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile con la conseguenza che nell’esame dell’ammissibilità del ricorso il giudice sarebbe tenuto a entrare già nel merito del gravame. Nel secondo caso, sarebbe invece necessario stabilire la presenza di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile prima di entrare nel merito del reclamo. Tale disparità di trattamento non si giustifica, poiché, indipendentemente dalla censura invocata, il reclamo contro le disposizioni ordinatorie processuali, nei casi non espressamente previsti dalla legge, è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, come emerge dall’interpretazione letterale e sistematica dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 320 CPC.\nVa ancora aggiunto che, qualora dall’applicazione errata del diritto derivasse automaticamente un pregiudizio difficilmente riparabile, neppure sarebbero distinguibili tra loro i rimedi dell’appello e del reclamo, nell’ipotesi in cui contro una disposizione ordinatoria processuale – che comunque nel caso di appello potrebbe essere impugnata soltanto unitamente alla decisione finale – venga censurata la violazione del diritto. Limitatamente all’esame della correttezza della disposizione ordinatoria processuale impugnata, il reclamo, rimedio di diritto straordinario, sarebbe infatti trattato alla stregua dell’appello, ovvero di un mezzo di impugnazione ordinario, ciò che il legislatore non ha voluto anche per non ritardare inutilmente il corso del processo (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748).\nUnica eccezione a quanto sopra sarebbe data dalla violazione del diritto di essere sentito, che potrebbe condurre alla nullità della decisione impugnata indipendentemente dall’esito del processo.\n2.5 In considerazione di quanto esposto sopra, nel caso in esame, l’eventuale applicazione errata del diritto con riferimento al dispositivo n. 3 della decisione impugnata non può quindi essere sufficiente per ritenere dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile a’ sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. La reclamante si fonda infatti sull’ipotesi che l’asserita violazione dell’art. 190 CPC possa influire negativamente sull’esito del processo e sfociare così in un giudizio di merito sfavorevole, ciò che tuttavia allo stato attuale non è dato di sapere. L’emanazione di una sentenza finale favorevole potrebbe in effetti riparare l’eventuale violazione in questione. La reclamante non rischia quindi un pregiudizio concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo, che non potrebbe essere riparato neppure con una successiva sentenza finale favorevole.\nNeppure entra in linea di conto nel caso in rassegna la violazione del diritto di essere sentito della reclamante, circostanza che, eccezionalmente, potrebbe condurre alla nullità della decisione impugnata. Il Pretore ha invero dato alla reclamante la possibilità di prendere posizione sulle domande di informazioni scritte formulate dalla controparte e di presentare eventuali contro domande (decisione impugnata, pag. 3, dispositivo n. 3), rispettando pertanto il diritto di essere sentito e il principio della parità delle armi."}