{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-03-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-106_2013-03-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113871&nX40_KEY=4921683&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ce825f1f354b2235778dd097b32a22bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 22.03.2013 13.2012.106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordinanza sulle prove. 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OR.2011.17 della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con petizione 21 settembre 2011 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nE ora sul reclamo 20 dicembre 2012 di RE 1 contro il dispositivo n. 3 dell’ordinanza sulle prove 10 dicembre 2012 con cui il Pretore ha accolto l’istanza dell’attrice di informazioni scritte da D__________ __________, fissandole un termine di 30 giorni per presentare le domande di informazione;\nritenuto\nin fatto: A. Con petizione 21 settembre 2011 CO 1, ora CO 1, ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di € 5'394'592.34 a titolo di risarcimento del danno, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta ai PE n. __________ e n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________.\nCon risposta 11 gennaio 2012 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione.\nCon replica 4 maggio 2012 e duplica 6 settembre 2012 le parti hanno ribadito in sostanza le medesime tesi di fatto e diritto confermando le rispettive ed opposte domande di causa.\nB. In occasione dell’udienza istruttoria del 25 ottobre 2012 e dell’udienza di dibattimento del 10 dicembre 2012 le parti hanno confermato le rispettive domande e allegazioni e notificato i relativi mezzi di prova. In particolare la parte attrice ha chiesto informazioni scritte dalla D__________ __________ alfine di chiarire le diverse fasi dei lavori di riparazione, prova a cui la convenuta si è opposta, non ritenendo dati i presupposti previsti dall’art. 190 CPC.\nCon decisione 10 dicembre 2012, in calce al verbale d’udienza, il Pretore ha accolto l’istanza di informazioni scritte da D__________ __________, fissando all’attrice un termine di 30 giorni per presentare le domande di informazione (dispositivo n. 3).\nD. Con reclamo 20 dicembre 2012 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione chiedendone in via principale la riforma nel senso di annullarne il dispositivo n. 3 e respingere la domanda di informazioni da D__________ __________.\nE. Con osservazioni 25 gennaio 2013 CO 1, ora CO 1, postula che il reclamo sia dichiarato irricevibile in mancanza di un pregiudizio difficilmente riparabile, rispettivamente che sia integralmente respinto.\nconsiderato\nin diritto: 1. L’ordinanza sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.\nNel caso concreto la decisione impugnata è stata consegnata brevi manu al legale di parte convenuta in occasione dell’udienza 10 dicembre 2012, sicché, tenuto anche conto delle ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), il gravame qui in esame, datato 20 dicembre 2012 e rimesso alla Posta il 24 dicembre successivo, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.\n2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo di cui all’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio, l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficiente (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407).\n2.1 Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle ordinanze sulle prove. Pertanto, nel caso concreto la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile causato dall’assunzione delle domande di informazioni scritte da parte di D__________ __________.\n2.2 In dottrina e giurisprudenza è controverso quando sussista un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in particolare è dubbio se è sufficiente un pregiudizio di fatto oppure se deve essere dato un pregiudizio giuridico.\n2.2.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, è dato un pregiudizio irreparabile allorquando sussiste un pregiudizio di natura giuridica che non può o non può interamente essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. La mera possibilità di un pregiudizio giuridico irreparabile è sufficiente. Non bastano invece pregiudizi puramente di fatto o misti quali per esempio la dilatazione dei tempi della procedura o l’aumento delle spese processuali (DTF 137 III 380, consid. 1.2.1 e 2, con ulteriori riferimenti). Il Tribunale federale non si è però finora espresso sulla questione a sapere se tale giurisprudenza sia applicabile anche all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. L’alta Corte si è meramente limitata ad osservare che se è dato un pregiudizio irreparabile secondo l’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, allora è dato anche un pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (DTF 137 III 380, consid. 2.2)."}