1 LTG) - seguono la soccombenza. Stante la particolarità della fattispecie, segnatamente per quanto esposto al considerando n. 3, si prescinde tuttavia dal prelevare spese processuali. Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto inoltrare osservazioni. Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 5 dicembre 2012 dell’avv. RE 1, in qualità di esecutore testamentario nella successione fu __________, è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 5 dicembre 2012 alla controparte):