Paventando la propria soccombenza nella causa, il reclamante anticipa nel caso concreto in modo inammissibile la decisione di merito, non ancora emessa e con la quale la sua domanda potrebbe essere accolta. Ritenere data in siffatte circostanze l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile comporterebbe quale conseguenza che il giudice sarebbe tenuto ad assumere tutte le prove offerte dalle parti e non potrebbe più negarne l’assunzione. 2.5 Così stando le cose, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile, ciò che rende di per sé superfluo esaminare la correttezza della decisione del Pretore.