Con ordinanza 23 novembre 2012 il Pretore aggiunto ha respinto gli interrogatori delle parti (dispositivo n. 2), considerando il loro valore probatorio praticamente nullo e riservandosi di procedere d’ufficio a raccogliere la loro deposizione giusta l’art. 192 CPC. D. Con reclamo 5 dicembre 2012 la parte attrice si aggrava contro la predetta decisione chiedendone la riforma nel senso di annullare il dispositivo n. 2 dell’ordinanza 23 novembre 2012 e ammettere l’interrogatorio di CO 1. Il reclamo non è stato inviato al convenuto per osservazioni. considerato in diritto: