{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-02-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-103_2013-02-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113923&nX40_KEY=4921766&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "883ab2c58054dc7a38b05c13cc5fc06f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 01.02.2013 13.2012.103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rifiuto di procedere all'interrogatorio delle parti. 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Di fatto il reclamante rimprovera semplicemente al Pretore aggiunto di aver apprezzato in modo anticipato una prova, senza dare spiegazioni su eventuali conseguenze negative, se non quella dell’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo. Egli ritiene che il Pretore aggiunto possa avvallare l’agire del convenuto e quindi respingere la petizione. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. La mera possibilità che il Pretore possa respingere la pretesa attorea perché non è stato dimostrato un fatto che con l’assunzione della prova rifiutata avrebbe potuto essere provato non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge. Infatti, una sentenza finale favorevole o parzialmente favorevole potrebbe riparare tale pregiudizio. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato a sapere se il rifiuto di assumere una prova abbia pregiudicato la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo. Di conseguenza il pregiudizio non può essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo per il solo fatto che il Pretore aggiunto decide di non assumere alcuni dei mezzi di prova offerti, poiché un tale pregiudizio può per l’appunto essere recuperato mediante una successiva sentenza finale favorevole o parzialmente favorevole. Paventando la propria soccombenza nella causa, il reclamante anticipa nel caso concreto in modo inammissibile la decisione di merito, non ancora emessa e con la quale la sua domanda potrebbe essere accolta. Ritenere data in siffatte circostanze l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile comporterebbe quale conseguenza che il giudice sarebbe tenuto ad assumere tutte le prove offerte dalle parti e non potrebbe più negarne l’assunzione.\n2.5 Così stando le cose, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile, ciò che rende di per sé superfluo esaminare la correttezza della decisione del Pretore.\n3. A titolo abbondanziale va comunque rilevato come l’argomento sollevato dal reclamante, il quale rimprovera al Pretore aggiunto di aver rifiutato a priori un mezzo di prova previsto dalla legge, ritenendolo privo di valore, non sia certo privo di pregio. È ben vero che il giudice è libero di assumere unicamente le prove che egli ritiene necessarie per l’emanazione della decisione e che, operando un apprezzamento anticipato delle prove, egli gode di un ampio potere d’apprezzamento. Nel caso concreto non si può tuttavia non rilevare che la prova dell’interrogatorio delle parti è esplicitamente prevista dall’art. 168 cpv. 1 let. f CPC, sicché mal si comprende come possa il Pretore aggiunto rifiutarla con l’unica e aprioristica motivazione che il suo valore probatorio è nullo. Siffatto modo di procedere costituisce una chiara violazione del diritto.\n4. L’art. 106 CPC dispone che le spese giudiziarie - disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - seguono la soccombenza. Stante la particolarità della fattispecie, segnatamente per quanto esposto al considerando n. 3, si prescinde tuttavia dal prelevare spese processuali.\nNon si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto inoltrare osservazioni.\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 5 dicembre 2012 dell’avv. RE 1, in qualità di esecutore testamentario nella successione fu __________, è inammissibile.\n2. Non si prelevano spese giudiziarie.\n3. Notificazione (unitamente al reclamo 5 dicembre 2012 alla controparte):\n|\n|\n- -\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di __________\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La segretaria\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).\nma istanza (art. 119 LTF)."}