{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-02-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-103_2013-02-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113923&nX40_KEY=4921766&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "883ab2c58054dc7a38b05c13cc5fc06f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 01.02.2013 13.2012.103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rifiuto di procedere all'interrogatorio delle parti. 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RE 1 contro il dispositivo n. 2 dell’ordinanza 23 novembre 2012 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di interrogatorio delle parti RE 1, CO 1, __________ e __________;\nritenuto\nin fatto: A. Con petizione 13 febbraio 2012 l’avv. RE 1, in qualità di esecutore testamentario nella successione fu __________, ha convenuto in giudizio CO 1 chiedendone la condanna al pagamento di fr. 439'800.- e domandando il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________.\nCon risposta 17 aprile 2012 il convenuto ha postulato l’accoglimento della petizione limitatamente a fr. 118'333.40 e il mantenimento dell’opposizione al summenzionato PE per fr. 321'466.60.\nCon replica 19 giugno 2012 l’attore ha ridotto la pretesa a fr. 321'458.60. In duplica 24 agosto 2012 il convenuto ha chiesto l’integrale reiezione della petizione come modificata con la replica, mantenendo l’opposizione al PE.\nB. Al dibattimento del 4 ottobre 2012 le parti hanno confermato le rispettive domande e allegazioni e hanno notificato i relativi mezzi di prova. La parte attrice ha chiesto, segnatamente, l’interrogatorio e/o deposizione delle parti RE 1, CO 1, __________ e __________.\nC. Con ordinanza 23 novembre 2012 il Pretore aggiunto ha respinto gli interrogatori delle parti (dispositivo n. 2), considerando il loro valore probatorio praticamente nullo e riservandosi di procedere d’ufficio a raccogliere la loro deposizione giusta l’art. 192 CPC.\nD. Con reclamo 5 dicembre 2012 la parte attrice si aggrava contro la predetta decisione chiedendone la riforma nel senso di annullare il dispositivo n. 2 dell’ordinanza 23 novembre 2012 e ammettere l’interrogatorio di CO 1.\nIl reclamo non è stato inviato al convenuto per osservazioni.\nconsiderato\nin diritto: 1. L’ordinanza sulle prove 23 novembre 2012 è una disposizione ordinatoria processuale (art. 154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.\nNel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta all’avv. RE 1 il 27 novembre 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 5 dicembre 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.\n2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio, l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407).\n2.1 Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle ordinanze sulle prove. Pertanto, nel caso concreto il reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile per ciascun mezzo di prova rifiutato dal Pretore.\n2.2 In dottrina e giurisprudenza è controverso quando sussista un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in particolare è dubbio se è sufficiente un pregiudizio di fatto oppure se deve essere dato un pregiudizio giuridico.\n2.2.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, è dato un pregiudizio irreparabile allorquando sussiste un pregiudizio di natura giuridica che non può o non può interamente essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. La mera possibilità di un pregiudizio giuridico irreparabile è sufficiente. Non bastano invece pregiudizi puramente di fatto o misti quali per esempio la dilatazione dei tempi della procedura o l’aumento delle spese processuali (DTF 137 III 380, consid. 1.2.1 e 2, con ulteriori riferimenti). Il Tribunale federale non si è però finora espresso sulla questione a sapere se tale giurisprudenza sia applicabile anche all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. L’alta Corte si è meramente limitata ad osservare che se è dato un pregiudizio irreparabile secondo l’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, allora è dato anche un pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (DTF 137 III 380, consid. 2.2)."}