Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 22 dicembre 2011 di RE 1 è respinto. 2. Le spese processuali del reclamo in fr. 500.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico. 3. Intimazione (unitamente al reclamo 22 dicembre 2011 alle controparti): | | - - | Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.