La reclamante asserisce poi che controparte ha rinunciato alla perizia sui macchinari e al relativo sopralluogo, ciò che risulterebbe dallo scritto 17 giugno 2011 del legale di controparte, sicché il Pretore avrebbe dovuto dichiarare decaduta la prova peritale. Se non che, da una lettura dello scritto in questione si evince proprio il contrario, e il senso che vi vuol dare la reclamante estrapolando alcune affermazioni dal contesto dello scritto in questione altro non è che il frutto di una lettura parziale del documento, manifestamente inidonea a sostenere il reclamo, che è quindi da respingere. 6.