Tali argomenti non sono tali da permettere di rifiutare a priori l’esperimento della prova peritale, considerato che sarà se del caso il perito a doversi esprimere su questi temi. La reclamante asserisce poi che controparte ha rinunciato alla perizia sui macchinari e al relativo sopralluogo, ciò che risulterebbe dallo scritto 17 giugno 2011 del legale di controparte, sicché il Pretore avrebbe dovuto dichiarare decaduta la prova peritale.