diritto ad una limitazione del tema procedurale (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 60, pag. 201; Zürcher, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2010, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 21 ad art. 60). L’esame dei presupposti processuali può essere effettuato soltanto con la sentenza finale, ritenuto che gli stessi devono di principio essere dati soltanto in quel momento (Gehri, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 5 e 9 ad art. 60). Il Pretore è dunque libero di istruire la causa secondo il suo libero apprezzamento, in particolare di ammettere la perizia giudiziaria.