Egli ha dunque ritenuto inutile avviare un’istruttoria soltanto per la questione del foro, non potendo anticipare il giudizio di merito. Su richiesta 3 giugno 2011 della reclamante, il Pretore, in data 13 dicembre 2011, ritenute insufficienti le risultanze testimoniali, ha nuovamente dato ad intendere di non voler chiudere l’istruttoria e citare le parti al dibattimento finale, bensì di voler proseguire con l’assunzione delle prove notificate dalle parti. 4.2 Secondo l’art. 60 CPC il giudice esamina d’ufficio se sono dati i presupposti processuali.