Pertanto, nel caso concreto la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Essa sostiene che sia sufficiente un “pregiudizio materiale”, che a suo avviso consiste nella smisurata procrastinazione della procedura, negli ingenti costi e nel danno economico che la perizia tecnica ordinata dal Pretore comporta, in particolare ritenuto che CO 1, CO 2 e CO 3 hanno nel frattempo cessato la loro attività e sono in liquidazione (reclamo, pag. 5). 3.2 In dottrina e giurisprudenza è controverso quando sussiste un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett.