OA.2008.686 e OA.2009.84), con ordinanza 14 ottobre 2009 il Pretore ha respinto la domanda intesa a limitare l’udienza preliminare alla trattazione dell’eccezione d’incompetenza territoriale, adducendo che, per quanto riguarda l’azione di CO 3 e CO 2 l’applicabilità della Convenzione di Lugano e della LDIP è inverosimile, mentre per quanto riguarda l’azione riconvenzionale vi sono dei fatti doppiamente rilevanti che ostano ad una trattazione anticipata della problematica della competenza rispetto al merito. Con istanza 22 ottobre 2009 RE 1 ha chiesto la modifica della predetta ordinanza, che il Pretore ha respinto il 26 novembre 2009 confermando l’ordinanza 14 ottobre 2009. D.