Nell’ambito delle summenzionate cause (inc. OA.2008.686 e OA.2009.84), con ordinanza 14 ottobre 2009 il Pretore ha respinto la domanda intesa a limitare l’udienza preliminare alla trattazione dell’eccezione d’incompetenza territoriale, adducendo che, per quanto riguarda l’azione di CO 3 e CO 2 l’applicabilità della Convenzione di Lugano e della LDIP è inverosimile, mentre per quanto riguarda l’azione riconvenzionale vi sono dei fatti doppiamente rilevanti che ostano ad una trattazione anticipata della problematica della competenza rispetto al merito.