{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-95_2012-02-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111532&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "da569ae4236fb9409f22c9711386a5d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 24.02.2012 13.2011.95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pregiudizio difficilmente riparabile, presupposti processuali, fatti doppiamente rilevanti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:45", "Checksum": "375d41ad2a52e6937496d00d7ac1764b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 24.02.2012 13.2011.95\nRegesto:\nPregiudizio difficilmente riparabile, presupposti processuali, fatti doppiamente rilevanti\n\n\n4.4 Alla luce di quanto sopra esposto, il Pretore non è dunque tenuto a decidere sull’eccezione di incompetenza territoriale prima di dare avvio alla fase istruttoria o come in questo caso dopo aver sentito i testimoni, anzi – come visto sopra – in presenza di fatti doppiamente rilevanti, egli non solo può, ma deve esaminare la questione della competenza soltanto al momento dell’emanazione della sentenza di merito e nel frattempo assumere tutte le prove che secondo il suo libero e ampio apprezzamento ritiene rilevanti. In altre parole la biforcazione del processo, ossia l’esame pregiudiziale del presupposto processuale, è una facoltà del giudice, non un obbligo, e la parte convenuta non ha diritto ad una limitazione del tema procedurale (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 60, pag. 201; Zürcher, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2010, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 21 ad art. 60). L’esame dei presupposti processuali può essere effettuato soltanto con la sentenza finale, ritenuto che gli stessi devono di principio essere dati soltanto in quel momento (Gehri, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 5 e 9 ad art. 60). Il Pretore è dunque libero di istruire la causa secondo il suo libero apprezzamento, in particolare di ammettere la perizia giudiziaria. È difatti sufficiente un esame sommario come quello svolto in concreto dal primo giudice per decidere se assumere le prove richieste, il quale può procedere a una loro valutazione anticipata, ossia prima di decidere sulla propria competenza. Visti i tempi e i costi dell’appello, è in questi casi ad ogni modo preferibile procedere con un’unica decisione finale, in cui vanno affrontati sia il tema del presupposto processuale sia quello del merito, anche se il giudice dovesse negare il primo (cfr. Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 60, pag. 200).\n4.5 La decisione di biforcare o meno il processo non è suscettibile di reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC se il non biforcare rappresenta in sé la decisione sul presupposto (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 60, pag. 201). Il Tribunale d’appello quale istanza di reclamo non può imporre al primo giudice di decidere in via preliminare sulla propria competenza e tantomeno giudicare in sua vece quando non si è ancora chinato sulla problematica. Nella misura in cui fonda il reclamo contro l’ordinanza sulle prove sulla pretesa incompetenza territoriale del Pretore, la reclamante non può essere sentita, e in assenza di una decisione formale del giudice di prime cure in merito all’eccezione di cui trattasi appare quantomeno prematuro sostenere che la prova di cui è stata decisa l’assunzione sia inutile. Di conseguenza, alla luce di quanto sopra esposto, il reclamo deve essere respinto.\n5. La reclamante sostiene ancora che la prova peritale è inutile perché buona parte delle macchine che dovrebbero essere oggetto di perizia sono state vendute. Inoltre le macchine sono state consegnate tra il 2003 e il 2005 e da allora utilizzate, sicché il perito non si può esprimere circa lo stato delle macchine al momento della consegna. Tali argomenti non sono tali da permettere di rifiutare a priori l’esperimento della prova peritale, considerato che sarà se del caso il perito a doversi esprimere su questi temi.\nLa reclamante asserisce poi che controparte ha rinunciato alla perizia sui macchinari e al relativo sopralluogo, ciò che risulterebbe dallo scritto 17 giugno 2011 del legale di controparte, sicché il Pretore avrebbe dovuto dichiarare decaduta la prova peritale. Se non che, da una lettura dello scritto in questione si evince proprio il contrario, e il senso che vi vuol dare la reclamante estrapolando alcune affermazioni dal contesto dello scritto in questione altro non è che il frutto di una lettura parziale del documento, manifestamente inidonea a sostenere il reclamo, che è quindi da respingere.\n6. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente. Non avendo le controparti dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili.\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 22 dicembre 2011 di RE 1 è respinto.\n2. Le spese processuali del reclamo in fr. 500.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.\n3. Intimazione (unitamente al reclamo 22 dicembre 2011 alle controparti):\n|\n|\n- -\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}