{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-95_2012-02-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111532&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "da569ae4236fb9409f22c9711386a5d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 24.02.2012 13.2011.95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pregiudizio difficilmente riparabile, presupposti processuali, fatti doppiamente rilevanti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:45", "Checksum": "375d41ad2a52e6937496d00d7ac1764b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 24.02.2012 13.2011.95\nRegesto:\nPregiudizio difficilmente riparabile, presupposti processuali, fatti doppiamente rilevanti\n\n\n3.4 Nel caso in rassegna si può ritenere dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. L’assunzione della perizia giudiziaria sui difetti delle macchine per tessere e la relativa quantificazione del minor valore comporta, infatti, costi elevati e contribuisce a ritardare notevolmente il corso della procedura. Il pregiudizio appare concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non può essere sanato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. Di conseguenza il reclamo è ricevibile anche da questo punto di vista.\n4. Occorre ora dunque esaminare la fondatezza del reclamo inoltrato da RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 13 dicembre 2011. Il Pretore ha difatti ammesso la perizia giudiziaria, dando avvio a una seconda parte della fase istruttoria dopo aver esperito le prove testimoniali, senza formalmente decidere l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da quest’ultima.\n4.1 Si osserva innanzitutto che con ordinanza 14 ottobre 2009 – confermata il 26 novembre 2009 – il Pretore ha esplicitamente dichiarato di non limitare l’udienza preliminare alla trattazione dell’eccezione d’incompetenza territoriale, perché ha considerato inverosimile l’applicabilità della CL e della LDIP e ha accertato l’esistenza di fatti doppiamente rilevanti sia per l’ammissibilità dell’azione sia per la fondatezza della pretesa. Egli ha dunque ritenuto inutile avviare un’istruttoria soltanto per la questione del foro, non potendo anticipare il giudizio di merito. Su richiesta 3 giugno 2011 della reclamante, il Pretore, in data 13 dicembre 2011, ritenute insufficienti le risultanze testimoniali, ha nuovamente dato ad intendere di non voler chiudere l’istruttoria e citare le parti al dibattimento finale, bensì di voler proseguire con l’assunzione delle prove notificate dalle parti.\n4.2 Secondo l’art. 60 CPC il giudice esamina d’ufficio se sono dati i presupposti processuali. Il nuovo Codice di procedura civile è però silente in merito alla natura pregiudiziale o meno di questo esame, la quale va però ritenuta quale regola non assoluta (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 60, pag. 198; cfr. anche Trezzini, op. cit., art. 237, pag. 1053; Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenbohler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 10 ad art. 237; Kriech, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 5 ad art. 237). Quando il presupposto si confonde con il fondamento di merito dell’azione, in particolare in presenza di fatti doppiamente rilevanti, esso è, infatti, da decidere contestualmente al merito e non prima (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 60, pag. 199).\n4.3 In presenza di un fatto doppiamente rilevante, tale cioè da influenzare sia la competenza sia l’esito della lite, il giudice deve soprassedere all’esame della competenza fino al momento dell’emanazione della sentenza finale di merito (DTF 122 II 252 consid. 3bb; Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 59, pag. 179-181 con ulteriori riferimenti; Domej, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 6 ad art. 60; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 2006, 4° capitolo, §24, n. 103b; Bucher, L’examen de la compétence internationale par le juge suisse, in: Semaine judiciare, II° Vol., 129esimo anno, n. 5, ottobre 2007, pag. 154 e segg.; cfr. anche Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar, 2005, n. 94 ad art. 5, n. 5 ad art. 25; Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 1997, n. 6-8 ad art. 19, pag. 369). In questi casi vi è il rischio di dover in seguito riproporre la causa di merito davanti ad un altro tribunale qualora il giudice adito dovesse risultare incompetente. Ciò è la inevitabile conseguenza del sistema dei fatti doppiamente rilevanti, in presenza dei quali il giudice decide soltanto alla fine della procedura (Bucher, L’examen de la compétence internationale par le juge suisse, in: Semaine judiciare, II° Vol., 129esimo anno, n. 5, ottobre 2007, pag. 157)."}