{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-95_2012-02-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111532&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "da569ae4236fb9409f22c9711386a5d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 24.02.2012 13.2011.95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pregiudizio difficilmente riparabile, presupposti processuali, fatti doppiamente rilevanti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:45", "Checksum": "375d41ad2a52e6937496d00d7ac1764b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 24.02.2012 13.2011.95\nRegesto:\nPregiudizio difficilmente riparabile, presupposti processuali, fatti doppiamente rilevanti\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire sul reclamo 22 dicembre 2011 presentato da\n|\n|\nCO 1 patrocinata dall’ PA 2 Lugano,\nrispettivamente nell’ambito della causa inc. n. OA.2009.84 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 17 febbraio 2009 da\nCO 2 e CO 3 , intervenute in lite a titolo principale a favore di CO 1\ncontro\nRE 1 |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto: A. Con petizione 23 ottobre 2008 __________, divenuta poi in corso di causa RE 1, ha convenuto in giudizio CO 1 chiedendone la condanna al pagamento di 18 vaglia cambiari scaduti (doc. B1-B18) per un importo di complessivi fr. 7'056'132.80 oltre interessi (inc. OA.2008.686).\nCon risposta e domanda riconvenzionale 29 gennaio 2009 CO 1 si è opposta alla richiesta di pagamento in base a due contratti di fornitura di macchine tessili conclusi tra l’attrice e CO 3 rispettivamente CO 2 (doc. 3.1 e 3.2), postulando in via riconvenzionale la condanna di RE 1 al versamento a CO 1, ma per conto di CO 3 e CO 2, di fr. 57'861'101.25 rispettivamente fr. 26'181'157.- a titolo di minor valore e risarcimento danni.\nCon replica e risposta riconvenzionale 3 marzo 2009 RE 1 ha contestato la tesi di controparte e sollevato riguardo alla domanda riconvenzionale le eccezioni di incompetenza territoriale, carenza di legittimazione attiva, prescrizione e perenzione.\nCO 1 con duplica e replica riconvenzionale 6 aprile 2009 e RE 1 con duplica riconvenzionale 18 maggio 2009 hanno poi ribadito le proprie opposte tesi di fatto e diritto.\nB. Con petizione 17 febbraio 2009 CO 3 e CO 2 hanno chiesto l’ammissione del loro intervento principale in lite a favore di CO 1, nonché la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 57'861'101.25 a CO 3 e fr. 26'181'157.- a CO 2 (inc. OA.2009.84).\nCon risposta 12 giugno 2009 RE 1 ha sollevato le medesime eccezioni di incompetenza territoriale, di prescrizione e perenzione, chiedendo di limitare l’udienza preliminare all’esame dell’eccezione di incompetenza e di respingere la petizione e la domanda di intervento principale in lite delle controparti.\nCon replica 17 agosto 2009 e duplica 16 settembre 2009 le parti hanno confermato le rispettive tesi di fatto e diritto.\nC. Nell’ambito delle summenzionate cause (inc. OA.2008.686 e OA.2009.84), con ordinanza 14 ottobre 2009 il Pretore ha respinto la domanda intesa a limitare l’udienza preliminare alla trattazione dell’eccezione d’incompetenza territoriale, adducendo che, per quanto riguarda l’azione di CO 3 e CO 2 l’applicabilità della Convenzione di Lugano e della LDIP è inverosimile, mentre per quanto riguarda l’azione riconvenzionale vi sono dei fatti doppiamente rilevanti che ostano ad una trattazione anticipata della problematica della competenza rispetto al merito.\nCon istanza 22 ottobre 2009 RE 1 ha chiesto la modifica della predetta ordinanza, che il Pretore ha respinto il 26 novembre 2009 confermando l’ordinanza 14 ottobre 2009.\nD. Il 30 novembre 2009 si è tenuta l’udienza preliminare, in occasione della quale le parti hanno chiesto l’assunzione dei rispettivi mezzi di prova.\nCon ordinanza 30 dicembre 2009 il Pretore ha ammesso le audizioni testimoniali e l’edizione documenti da parte di RE 1 – prove che nel frattempo sono state esperite – rinviando la decisione in merito alla prova peritale, al sopralluogo e all’interrogatorio formale di RE 1.\nE. Con scritto 3 giugno 2011 RE 1 ha domandato al Pretore di respingere le ulteriori prove notificate dalle controparti (perizia, sopralluogo e interrogatorio formale), di decretare la chiusura dell’istruttoria e di convocare le parti al dibattimento finale.\nCon decisione 13 dicembre 2011 il Pretore – ritenute insufficienti le risultanze testimoniali – ha ammesso la perizia sui difetti delle macchine per tessere e la relativa quantificazione del minor valore (specificando che sulla perizia relativa alla perdita economica verrà giudicato una volta assunte le prove fin qui ammesse), ha negato l’interrogatorio formale di __________ e ha ammesso il sopralluogo a cura del perito in contraddittorio con le parti.\nF. Con reclamo 22 dicembre 2011 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento, in particolare la reiezione della perizia e del sopralluogo, domandando di far ordine al Pretore di decretare chiusa l’istruttoria e di convocare le parti al dibattimento finale. La reclamante sostiene in proposito che il Pretore ha applicato erroneamente il diritto e accertato in maniera manifestamente errata i fatti, ammettendo una perizia inutile ed irrilevante, invece di decidere preliminarmente sulle eccezioni processuali e di merito sollevate.\nIl reclamo non è stato intimato alle controparti per osservazioni.\nconsiderato\nin diritto:\n1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), ragione per cui si pone avantutto la questione di sapere quale sia il diritto applicabile al reclamo di cui trattasi. L’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizioni 23 ottobre 2008 rispettivamente 17 febbraio 2009, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso è da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC)."}