5A_320/2011, consid. 2.3.2); che ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI, tranne per il sistema di impugnazione che è retto dal CPC svizzero; che secondo l’art. 50 cpv. 2 CPC la decisione sulla domanda di ricusazione di un perito giudiziario, il quale rientra nella definizione di “persona che opera in seno a un’autorità giudiziaria” ai sensi dell’art. 47 e segg. CPC (cfr. art. 183 cpv. 2 CPC; Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 47, pag. 75;