che con decisione 18 novembre 2011 il Pretore aggiunto, in applicazione del nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, ha respinto la domanda di ricusazione della perita giudiziaria, ritenendola ampiamente tardiva e per di più infondata; che con reclamo 21 dicembre 2011 alla III Camera civile del Tribunale d’appello RE 1 si aggrava contro l’ordinanza 18 novembre 2011, chiedendone la riforma nel senso di annullare la decisione, rimproverando al Pretore di aver erroneamente applicato alla domanda di ricusa il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, invece del vecchio Codice di procedura ticinese;