che con ordinanza 8 novembre 2007 il Segretario assessore ha ordinato la trattazione della causa quale procedura di divorzio su richiesta comune con accordo parziale; che nell’ambito della summenzionata procedura, in data 29 settembre 2011, RE 1 ha inoltrato una “istanza di ricusa della perita arch. __________ per un complemento di perizia non riconosciuto tale e quindi contestato”, asserendo divergenze e gravi ragioni che impedirebbero una collaborazione con la perita giudiziaria incaricata;