, art. 149 n. 10-11); che nel caso concreto, se anche il reclamante avesse impugnato direttamente l’ordinanza 1° dicembre 2011, il reclamo contro la decisione di accoglimento dell’istanza di restituzione del termine per inoltrare le domande di interrogatorio formale sarebbe stato inammissibile, la decisione del giudice di prime cure essendo definitiva; che le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;