che l’istituto della restituzione in intero è regolato nel nuovo Codice di procedura civile svizzero agli art. 148-149 CPC; che per l’art. 149 CPC il giudice decide definitivamente, sicché tale norma sottrae il provvedimento relativo alla restituzione sia alla possibilità d’impugnativa ex art. 319 lett. b cifra 2 CPC, sia alla possibilità di postularne la modifica in applicazione del principio generale valido per le disposizioni ordinatorie; che la definitività (“Endgültigkeit”) della decisione concerne però soltanto la concessione di restituzione in quanto tale, ma non la decisione finale di merito, che può essere contestata censurando la violazione dell’art. 148 CPC (Trezzini, op. cit.