che con ordinanza 5 dicembre 2011 il Pretore ha negato l’intimazione alla controparte dell’istanza 2/5 dicembre 2011 inoltrata da RE 1 e che tale decisione è una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett.