che con reclamo 16 dicembre 2011 il convenuto si aggrava contro la predetta decisione del 5 dicembre 2011, chiedendone la riforma nel senso di annullarla, in quanto non sarebbe a suo avviso giustificato di concedere un ulteriore termine per presentare le domande di interrogatorio formale, l’ordinanza 7 novembre 2011 essendo chiara, il termine essendo scaduto infruttuoso e non essendo dati i presupposti dell’art. 137 CPC-TI; che con osservazioni 19 gennaio 2012 CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo;