che con scritto 2 dicembre 2011 RE 1 si è opposto alla concessione di proroga, chiedendone l’annullamento, il termine essendo scaduto; che con ordinanza 5 dicembre 2011 il Pretore ha respinto l’opposizione, precisando di non aver concesso una proroga, bensì di aver assegnato un nuovo termine, e adducendo che la richiesta 30 novembre 2011 della moglie di concederle un nuovo termine di 10 giorni per presentare i quesiti di interrogatorio formale poteva essere accolta in quanto tra coniugi vige il più ampio dovere d’informazione reciproco, che processualmente si concretizza anche con l’interrogatorio formale;