{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-91_2012-02-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110431&nX40_KEY=4711138&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2e67e22141f502f67bd09ebc805e01a9"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["13.2011.91"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 03.02.2012 13.2011.91"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione con cui Pretore ha respinto l'opposizione alla concessione di proroga"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:41:36", "Checksum": "cf7e46493194474a87e44c7daa744825", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 03.02.2012 13.2011.91\nRegesto:\nReclamo contro decisione con cui Pretore ha respinto l'opposizione alla concessione di proroga\n\n\nche, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza della decisione pretorile impugnata alla luce del CPC-TI;\nche in via abbondanziale si osserva che la richiesta 30 novembre 2011 dell’attrice è assimilabile ad un’istanza di restituzione in intero ex art. 137 CPC-TI e che la relativa decisione del Pretore in merito, ossia l’ordinanza 1° dicembre 2011, deve di conseguenza essere formalmente trattata alla stregua di una decisione sull’istanza di restituzione in intero;\nche l’istituto della restituzione in intero è regolato nel nuovo Codice di procedura civile svizzero agli art. 148-149 CPC;\nche per l’art. 149 CPC il giudice decide definitivamente, sicché tale norma sottrae il provvedimento relativo alla restituzione sia alla possibilità d’impugnativa ex art. 319 lett. b cifra 2 CPC, sia alla possibilità di postularne la modifica in applicazione del principio generale valido per le disposizioni ordinatorie;\nche la definitività (“Endgültigkeit”) della decisione concerne però soltanto la concessione di restituzione in quanto tale, ma non la decisione finale di merito, che può essere contestata censurando la violazione dell’art. 148 CPC (Trezzini, op. cit., art. 149, pag. 621; Staehelin, op. cit., art. 149 n. 4; Gozzi, op. cit., art. 149 n. 10-11);\nche nel caso concreto, se anche il reclamante avesse impugnato direttamente l’ordinanza 1° dicembre 2011, il reclamo contro la decisione di accoglimento dell’istanza di restituzione del termine per inoltrare le domande di interrogatorio formale sarebbe stato inammissibile, la decisione del giudice di prime cure essendo definitiva;\nche le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;\nche giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente;\nche, stante la stringatezza delle osservazioni, non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte;\nche la presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo;\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 16 dicembre 2011 di RE 1 è inammissibile.\n2. La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.\n3. Le spese processuali di fr. 300.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.\n4. Intimazione (unitamente alle osservazioni 19 gennaio 2012 al reclamante):\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}