{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-91_2012-02-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110431&nX40_KEY=4921789&nTrefferzeile=94&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2e67e22141f502f67bd09ebc805e01a9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.91"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 03.02.2012 13.2011.91"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione con cui Pretore ha respinto l'opposizione alla concessione di proroga"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:47:24", "Checksum": "05d99b4dd8534477ba2bd63125749e2a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 03.02.2012 13.2011.91\nRegesto:\nReclamo contro decisione con cui Pretore ha respinto l'opposizione alla concessione di proroga\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.860 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 promossa con petizione 29 novembre 2010 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nE ora sul reclamo 16 dicembre 2011 contro l’ordinanza 5 dicembre 2011 con cui il Pretore ha respinto l’istanza 2/5 dicembre 2011 di RE 1;\nritenuto\nin fatto e diritto: che con petizione 29 novembre 2010 CO 1 ha chiesto unilateralmente la pronuncia del divorzio dal marito RE 1 e la regolamentazione delle relative conseguenze accessorie;\nche con risposta 17 marzo 2011 RE 1 si è integralmente opposto alla petizione, aderendo in via subordinata alla domanda di divorzio ma con una diversa regolamentazione delle conseguenze accessorie;\nche nell’ambito della summenzionata procedura, il Pretore, con ordinanza 7 novembre 2011 (dispositivo n. 4) ha assegnato alle parti un termine di 20 giorni per presentare le domande di interrogatorio formale, termine che è scaduto il 28 novembre seguente;\nche con istanza 30 novembre 2011 CO 1 ha chiesto l’assegnazione di un nuovo termine di 10 giorni per produrre le domande di interrogatorio formale, indicando che non le sarebbe stato possibile inoltrarle prima, non avendo ancora potuto esaminare i documenti richiamati, prodotti da controparte;\nche con ordinanza 1° dicembre 2011 il Pretore ha ammesso l’istanza, prorogando il termine di 10 giorni;\nche con scritto 2 dicembre 2011 RE 1 si è opposto alla concessione di proroga, chiedendone l’annullamento, il termine essendo scaduto;\nche con ordinanza 5 dicembre 2011 il Pretore ha respinto l’opposizione, precisando di non aver concesso una proroga, bensì di aver assegnato un nuovo termine, e adducendo che la richiesta 30 novembre 2011 della moglie di concederle un nuovo termine di 10 giorni per presentare i quesiti di interrogatorio formale poteva essere accolta in quanto tra coniugi vige il più ampio dovere d’informazione reciproco, che processualmente si concretizza anche con l’interrogatorio formale;\nche con reclamo 16 dicembre 2011 il convenuto si aggrava contro la predetta decisione del 5 dicembre 2011, chiedendone la riforma nel senso di annullarla, in quanto non sarebbe a suo avviso giustificato di concedere un ulteriore termine per presentare le domande di interrogatorio formale, l’ordinanza 7 novembre 2011 essendo chiara, il termine essendo scaduto infruttuoso e non essendo dati i presupposti dell’art. 137 CPC-TI;\nche con osservazioni 19 gennaio 2012 CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo;\nche, rilevata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere quale sia il diritto applicabile al reclamo di cui trattasi;\nche l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;\nche, di conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 29 novembre 2010, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso è da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC);\nche l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce tuttavia che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;\nche, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF 137 III 424, consid. 2.3.2);\nche ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI tranne che per le impugnazioni, la cui ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del sistema di impugnazione del CPC svizzero;\nche nel caso concreto per poter verificare l’ammissibilità del reclamo, occorre esaminare e qualificare la decisione impugnata;\nche con ordinanza 5 dicembre 2011 il Pretore ha negato l’intimazione alla controparte dell’istanza 2/5 dicembre 2011 inoltrata da RE 1 e che tale decisione è una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;\nche nel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di parte convenuta il 6 dicembre 2011, sicché il gravame qui in esame, datato 16 dicembre 2011, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile;\nche il nuovo CPC svizzero prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);\nche, inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole;\nche il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione oggetto di esame, ragione per cui il reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;"}